INAIL
Linee guida
per la gestione delle azioni di rivalsa – Note operative
Con
le lettere dell’1 e del 6 aprile u.s., si è avviato un programma di iniziative finalizzate a
recuperare la centralità strategica delle azioni di rivalsa nell’ambito della
attività istituzionale.
In
particolare, con le suddette lettere:
-
da un lato sono state illustrate le motivazioni di fondo
del programma, che vanno al di là dei pur importanti profili finanziari,
investendo la più generale questione della qualità del contributo che l’INAIL
può fornire alla prevenzione attraverso un efficace e mirato utilizzo delle
strumento del regresso;
-
dall’altro è stata sottolineata l’importanza che
assumono, ai fini del raggiungimento degli obiettivi, l’integrazione delle
diverse attività e l’azione sinergica di tutte le professionalità interessate.
Con
la presente lettera viene ora trasmesso un documento
che rappresenta una ulteriore fase di avanzamento del programma, essendo state
in esso riassunte, in modo organico e dettagliato, le linee guida da seguire
per il miglior governo complessivo delle azioni di rivalsa con omogeneità di
comportamenti su tutto il territorio nazionale.
Il
documento - che è stato elaborato anche tenendo conto delle osservazioni e
proposte pervenute dalle Direzioni Regionali – affronta
tutti gli aspetti della questione, ripercorrendo i principali passaggi del
flusso procedurale, richiamando i principi giuridici essenziali e fornendo
indicazioni organizzative mirate ad agevolare l’impegno degli operatori e ad ottimizzare
le loro attività.
In
tale contesto particolare importanza è stata assegnata
al ruolo delle Avvocature alle quali si chiede l’imprescindibile apporto
tecnico – giuridico per assicurare la più efficace impostazione e gestione di
tutte le fasi procedurali e garantire, così, il miglior governo complessivo
delle azioni di rivalsa, nonché, per la parte di loro rispettiva competenza, al
ruolo dei medici e dei tecnici del rischio.
Il documento di cui si
tratta costituisce il nuovo quadro di riferimento in materia.
Peraltro,
considerato che la sua piena applicazione comporta
alcune modifiche ed implementazioni della procedura informatica - che saranno
quanto prima realizzate - le Unità territoriali si adegueranno, nel frattempo,
agli indirizzi operativi in esso contenuti utilizzando le funzioni attualmente
disponibili.
Ulteriori
e più dettagliate direttive, anche sulla base dei risultati conseguiti nella
prima concreta applicazione, saranno diramate in occasione del rilascio delle
nuove procedure informatiche.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Maurizio Castro
DIREZIONE GENERALE
Roma, 18 giugno 2004
Linee
guida per la gestione delle azioni di rivalsa
La trattazione di una pratica di rivalsa richiede la valutazione e la soluzione
di complesse questioni giuridiche.
D’altro
canto, l’attivazione di una pratica di rivalsa non determina, di per sé, il
venire in essere di un diritto di credito nei confronti del
presunto responsabile.
Affinché la pretesa dell’Istituto divenga un credito certo ed
esigibile è, infatti, necessario che siano provati sia l’an
debeatur che il quantum debeatur.
Con riguardo al quantum, le azioni dell’Istituto incontrano il doppio limite
dell’importo delle prestazioni erogate e dell’ammontare del danno risarcibile
calcolato secondo le regole di diritto comune.
L’Istituto, quindi, dovrà provare non soltanto la responsabilità del presunto
debitore (che nel caso di azione di regresso si
traduce nella prova del fatto-reato perseguibile di ufficio), ma anche, ai fini
del calcolo del danno civile risarcibile, l’entità dei postumi conseguiti
all’evento lesivo, valutati secondo i canoni in uso in materia di
responsabilità civile, l’eventuale lucro cessante (ai fini del danno
patrimoniale) e l’ammontare del danno biologico, fermo restando che il danno risarcibile
è decurtato in proporzione all’eventuale concorso di colpa del danneggiato.
Con riguardo al danno patrimoniale, va precisato che, in conseguenza della
riconosciuta risarcibilità del danno biologico, la
giurisprudenza si è orientata su criteri molto più
rigorosi in tema di prova del lucro cessante, che non può più essere liquidato
sulla base di una mera presunzione connessa alla perdita di capacità lavorativa
generica.
Inoltre, per quanto riguarda gli eventi verificatisi prima
dell’entrata in vigore dell’articolo 13 del D.lgs n.
38/2000, che ha introdotto l’indennizzabilità del
danno biologico, all’Istituto non è consentito rivalersi su tale componente del danno civile risarcibile.
Tale possibilità è stata esclusa dalla Corte Costituzionale con le sentenze
15/02/1991, n. 87 - 18/07/1991, n.356 - 27/12/1991, n.485, sul rilievo che l’indennizzo erogato dall’INAIL non
aveva ad oggetto il danno biologico, sicché l’Istituto non poteva
rivalersi su somme liquidabili per un titolo di danno non indennizzato.
La
complessità delle questioni che vengono in rilievo ai fini della verifica
dell’esistenza del diritto di credito e del suo effettivo ammontare, nonché della individuazione del termine entro il quale
esercitare l’azione, rende evidente la necessità che dette pratiche siano
correttamente trattate fin dalla fase iniziale e che, pertanto, risulta
imprescindibile l’apporto tecnico-giuridico dell’Avvocatura.
Al fine di garantire un efficace gestione delle pratiche di rivalsa ed una loro
proficua e rapida definizione, si ritengono necessarie le seguenti soluzioni
organizzative:
a) l’istruttoria preliminare delle
pratiche di rivalsa è curata dagli operatori del processo Lavoratori di Sede,
che provvedono altresì ad inviare le diffide ad adempiere fino a quando le pratiche
non vengono assunte in trattazione diretta da parte dell'Avvocatura
interessata, se necessario; gli operatori del processo fanno riferimento, per
casi dubbi o decisioni da sottoporre al Direttore di Sede, al responsabile del
processo (C4), che come per tutte le attività del processo a lui affidato
effettua sistematici controlli attraverso apposite griglie di indicatori;
b) le Sedi assicurano la massima speditezza nell'attivazione della procedura di
rivalsa, nella loro istruttoria preliminare e nell’invio delle diffide,
quantificate nel più breve tempo possibile al fine di consentire la rapidità
della trattazione sia da parte dell’Istituto che da parte dell’infortunato, ed
anche di prevenire possibili trattative separate da parte degli infortunati in danno
dell'Istituto;
b)
c) particolare attenzione dovrà essere dedicata ai casi di richiesta di
prestazioni assicurative di natura permanente, onde evitare che, in pendenza
del relativo procedimento amministrativo o giudiziario, siano rilasciate
quietanze liberatorie con possibile pregiudizio per il risarcimento
complessivo;
d) l’Avvocatura, al fine di assicurare la più efficace impostazione e gestione
di tutte le fasi procedurali e garantire, cosi’, il
miglior governo complessivo delle azioni di rivalsa, fornisce le indicazioni
tecnico-giuridiche necessarie, provvedendo periodicamente ad affiancare
l’operatore del processo Lavoratori nell’esame delle pratiche di rivalsa
aperte, allo scopo di
- fornire parere circa l’archiviazione delle pratiche aperte in assenza dei
presupposti e di quelle per le quali il rapporto costo-benefici sconsiglia l’ulteriore trattazione;
- indicare gli ulteriori adempimenti istruttori eventualmente necessari;
- individuare le pratiche per le quali, essendo stata espletata l’istruttoria
amministrativa, sussistono le condizioni per l’assunzione della diretta
trattazione da parte dell’Avvocatura stessa. Pertanto, l’invio delle ulteriori diffide e ogni altro adempimento, sia
stragiudiziale che giudiziale, sarà curato dalle Avvocature fino alla
definizione delle pratiche assunte in trattazione diretta.
e) l'archiviazione dei procedimenti di rivalsa per difetto dei presupposti di
legge o per sfavorevole rapporto costo-benefici è disposta dal Direttore della
Sede, previo parere dell’Avvocatura; qualora esistano dubbi od incertezze sull'esperibilità dell'azione di rivalsa, in particolare per
quanto riguarda l'azione di regresso e, soprattutto, per importi rilevanti,
l'archiviazione segue regolarmente l'iter di cui al successivo punto g) e
seguenti;
f) nel caso di sfavorevole rapporto costo-benefici può essere disposta
l'archiviazione per sproporzione tra somma da incassare e costi
dell'operazione, quando questi ultimi risultino di importo pari a non meno del
15% del presunto credito, esclusivamente dopo aver valutato il presumibile
esito del giudizio e la solvibilità del presunto debitore e aver tentato, anche
tramite l’Avvocatura competente, ogni utile azione stragiudiziale per il
recupero del presunto credito, con la precisazione che devono essere conservate
agli atti le prove di tali tentativi di recupero; la decisione viene assunta
dal Direttore della Sede su proposta dell’operatore del processo Lavoratori,
che ha acquisito parere dell’Avvocatura;
g) le definizioni stragiudiziali delle azioni di rivalsa vengono perfezionate
attraverso parere legale reso dall’avvocato di Sede, trasmesso all'Avvocatura
Regionale o Distrettuale, con allegazione di ogni documento utile alle
necessarie valutazioni sia sull'an che sul quantum debeatur, ivi compresa eventuale relazione della Consulenza
Medica qualora risulti opportuna;
h) il Coordinatore dell'Avvocatura regionale/distrettuale esprime il proprio
parere e ne cura la trasmissione con tutti gli atti allegati contestualmente al
Dirigente Regionale o Centrale competente all’approvazione e al Direttore di
Sede;
i) il Direttore Regionale o Centrale decide sulla transazione dopo aver
acquisito l’avviso –conforme o difforme- del Direttore di Sede, ove ritenuto
opportuno;
j) dopo la decisione del Direttore Regionale, le Avvocature territoriali
interessate curano gli ulteriori adempimenti fino all'effettivo recupero delle
somme concordate.
Per
quanto riguarda l’esercizio del regresso mediante la costituzione di parte
civile nel processo penale, si ritiene che tale soluzione presenti degli
aspetti positivi, dal momento che l’Istituto potrebbe
realizzare il proprio credito in tempi presumibilmente brevi, mentre il datore
di lavoro potrebbe risolvere unitariamente e più rapidamente le pretese creditorie sia del lavoratore che dell’Istituto.
Non può, peraltro, sottacersi che i processi penali si svolgono normalmente in
una pluralità di sedi decentrate, - non essendovi alcuna disposizione di
competenza territoriale sull’accentramento dei giudizi - sviluppandosi in una
serie di udienze che normalmente impegnano per molto tempo, con un meccanismo
di sostituzione del difensore abbastanza complesso, sicché il generalizzato
esercizio dell’azione di regresso per mezzo della costituzione di parte civile
richiederebbe una dispersione di risorse che inciderebbe negativamente
sull’efficienza e l’efficacia dell’azione..
D’altro canto, quel che più rileva, è la valenza della scelta in relazione alla
funzione che l’Istituto intende esercitare quale garante della sicurezza sul
lavoro.
Da quanto sopra deriva che l’opportunità della presenza dell’Istituto nel
processo penale deve essere commisurata in qualche modo alla gravità dei fatti,
con valutazione caso per caso, avendo riguardo a fatti illeciti che siano
particolarmente rilevanti sul piano sociale, come infortuni mortali, collettivi
o malattie professionali da diffuso inquinamento dell’ambiente lavorativo.
L’incremento
dell’attenzione sulla gestione delle rivalse richiederà:
- di potenziare la specifica “linea di attività”
attraverso una adeguata distribuzione delle risorse amministrative nell’ambito
del processo Lavoratori man mano che le innovazioni procedurali e tecnologiche
in corso la rendono via via percorribile, risorse che
devono essere destinate stabilmente alle funzioni di cui si tratta, al fine di
garantire l’acquisizione delle conoscenze tecniche indispensabili per la più
efficace gestione delle rivalse;
- di garantire la specializzazione professionale di tali risorse, mediante
apposite iniziative formative, e di continuo aggiornamento, sia per i profili
prettamente giuridici, a cura degli Avvocati, sia per gli aspetti che
riguardano le disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni e di
igiene e sicurezza del lavoro, a cura dei tecnici delle CON.T.A.R.P.
e dei medici. Data l’importanza che assume la corretta apposizione dei “codici
22” per l’avvio delle procedure di probabile rivalsa, i corsi di formazione e di aggiornamento dovranno essere rivolti a tutti gli
operatori che utilizzano la procedura GRAI.
Istruttoria preliminare delle pratiche di rivalsa
Si
fa presente, preliminarmente, che, in G.R.A.I., l’attuale codice generico di probabile rivalsa sarà
suddiviso in:
a) Surroga generica;
b) Surroga incidente stradale;
c) Regresso per infortunio sul lavoro;
d) Regresso per malattia professionale;
e) Rivalsa generica (che sarà successivamente meglio qualificata in procedura
Rivalse, a seguito dell’acquisizione di ulteriori elementi di valutazione).
A- Azioni di surroga.
Si
ricorda che i presupposti dell’azione di surroga sono:
- l’esistenza della responsabilità civile di un terzo estraneo al rapporto
assicurativo (da circolazione stradale, da trasporto di persone, da proprietà
di edifici crollati in tutto o in parte, ecc.).
- l’ammissione ad indennizzo dell’infortunio, comportante
l’erogazione di prestazioni assicurative.
Si ricorda, altresì, che l’azione di surroga va esercitata con la massima
tempestività, per non compromettere sia il diritto al rimborso dell’Istituto
(che sarebbe pregiudicato dal decorso dei termini prescrizionali o da eventuali
accordi intercorsi tra responsabile e danneggiato prima dell’intervento
dell’INAIL) sia il diritto del lavoratore danneggiato
a definire con i responsabili civili il risarcimento del danno residuale.
Precisato che l’azione di surroga va sempre esercitata allorché ricorrono i
suddetti presupposti, si ritiene opportuno concentrare l’attenzione sugli
infortuni in itinere e sugli infortuni comunque
causati, anche in attualità di lavoro, dalla circolazione stradale, che
rappresentano la stragrande maggioranza delle fattispecie in cui è esercitabile l’azione di surroga.
1.
L’operatore del processo Lavoratori (per brevità in prosieguo
operatore GRAI) svolge gli adempimenti istruttori finalizzati alla indennizzabilità dell’infortunio in itinere o
dell’infortunio comunque causato, anche in attualità di lavoro, dalla
circolazione stradale, tenendo presente che tali adempimenti devono essere
finalizzati anche all’accertamento dei presupposti per l’esperimento
dell’azione di surroga (interrogatorio dell’infortunato e dei testimoni,
indagini ispettive INAIL, verbali di accertamento dei fatti degli Organi di
Polizia, ecc.).
2.
Dopo aver accertato la regolarità amministrativa del caso, e sempreché la prognosi superi la franchigia della
temporanea, l’operatore GRAI avvia la procedura di probabile azione di surroga
inserendo il nuovo codice: “22 surroga incidente stradale”, salvo nei casi in
cui risulti la palese assenza di un terzo
responsabile.
3.
In tutti i casi di incidenti stradali per i quali non
è stato apposto il suddetto codice “22 surroga incidente stradale”, l’operatore
GRAI, all’atto della decisione istruttoria, deve confermare il non avvio della
procedura di probabile surroga.
4.
Qualora, successivamente alla decisione istruttoria,
emergessero nuovi elementi tali da determinare l’apertura della probabile
surroga, l’operatore GRAI inserisce lo specifico codice 22 all’atto della
conoscenza dei nuovi elementi. La decisione dell’operatore GRAI deve essere validata dal C3 amministrativo del processo
lavoratori.
5.
La definizione del caso, in qualunque momento assunta, nonché
i costi dell’infortunio devono essere segnalati all’operatore che nell’ambito
del processo lavoratori si occupa delle rivalse (che in prosieguo per brevità
chiameremo operatore rivalse).
6.
Una volta ricevuta la segnalazione da GRAI di probabile surroga, l’operatore
rivalse effettua l’istruttoria preliminare acquisendo,
ove già non presenti nel sistema informativo, i seguenti dati: cause e
circostanze; estremi veicoli coinvolti; estremi proprietari e conducenti;
estremi eventuali testimoni; estremi compagnie di assicurazione; autorità
intervenute.
7.
Ultimata l’istruttoria preliminare, l’operatore rivalse, anche se non è ancora
definitivamente accertata l’indennizzabilità del sinistro
e la responsabilità del proprietario, esercente o guidatore del mezzo di
trasporto, comunica al presunto responsabile, alla compagnia di
assicurazione e all’infortunato la volontà dell’INAIL di esercitare il
diritto di surroga, con lettera a firma del Direttore della Sede.
8.
L’operatore rivalse completa l’istruttoria curando gli
adempimenti utili per l’acquisizione delle ulteriori informazioni ritenute
necessarie ai fini della surroga (verbali delle autorità intervenute; notizie
da acquisire presso il P.R.A., notizie circa
l’eventuale apertura di procedimento giudiziario; ecc.) e, ove occorra,
chiedendo l’intervento dell’ispettore.
9.
L’operatore rivalse, a conclusione dell’istruttoria, qualora la pratica non sia
stata chiusa per assenza dei presupposti o per sfavorevole rapporto
costo/benefici, invia richiesta di rimborso delle spese fin a quel momento
sostenute (temporanea, indennizzo in capitale definitivo o acconto su
indennizzo in capitale, altre spese) al terzo responsabile e all’assicurazione;
con la stessa lettera fa riserva di chiedere il valore capitale della eventuale rendita o l’indennizzo in capitale
definitivo, gli interessi e le maggiori somme derivanti da variazioni del costo
infortunistico fino al giorno dell’effettivo rimborso. La lettera di richiesta
è a firma del Direttore di Sede.
10.
Qualora l’Assicurazione contesti la propria
responsabilità o qualsiasi altro elemento costitutivo della pretesa
dell’Istituto, l’operatore rivalse trasmetterà la pratica all’Avvocatura.
11.
Acquisito il costo definitivo dell’infortunio (indennizzo in capitale
definitivo, valore capitale dell’eventuale rendita, interessi) l’operatore
rivalse invia, a firma del Direttore di Sede, la
richiesta definitiva di rimborso spese con aggiornamento distinta spese.
12.
Ove l’assicurazione rimborsi integralmente la somma richiesta, si procede alla
riscossione come da procedure vigenti. Si ricorda, a questo proposito, che
l’accettazione della somma offerta in pagamento ed il conseguente rilascio
della quietanza a saldo sono possibili sempreché non risultino elementi ostativi alla definizione
della pratica, e in particolare: presenza di opposizione amministrativa o
pendenza di ricorso giudiziario.
13.
Ove l’assicurazione contesti la somma richiesta, o, comunque,
non provveda al pagamento dell’intero importo richiesto, l’operatore rivalse
trasmette la pratica all’Avvocatura, che assume direttamente la competenza per
la conduzione di eventuali trattative finalizzate alla definizione conciliativa
ovvero per l’eventuale azione giudiziaria.
B- Azione di regresso per infortuni sul lavoro.
Si
ricorda, in premessa, che i presupposti per l’azione di regresso per infortuni
sul lavoro sono:
- l’esistenza della responsabilità civile del datore di lavoro, configurabile
soltanto se il fatto che ha causato l’infortunio costituisce reato perseguibile
d’ufficio commesso dal datore di lavoro, o da persona (compresi “i compagni di
lavoro”) del cui operato egli debba rispondere secondo
il codice civile;
- l’ammissione ad indennizzo dell’infortunio, comportante l’erogazione di
prestazioni assicurative.
Si ricorda, altresì, che sono perseguibili d’ufficio, oltre che i reati dolosi
e l’omicidio colposo, anche i reati di lesione personale colposa grave o gravissima commessi con violazione delle norme di
prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che
abbiano determinato una malattia professionale (per queste ultime si veda
successivo punto C).
Rispetto alle azioni di surroga è, pertanto, meno
agevole individuare immediatamente la ricorrenza delle condizioni per aprire la
pratica di probabile regresso, essendo necessarie, oltre che il possesso di
vari elementi di valutazione non sempre immediatamente disponibili, anche
specifiche professionalità adeguatamente aggiornate sulle disposizioni di legge
in materia di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro.
Fermo restando, comunque, che l’azione di regresso va
sempre esercitata allorché ricorrono i suddetti presupposti, e ferma restando
altresì l’esigenza di svolgere corsi di formazione ed aggiornamento costante
degli operatori del settore, si ritiene utile, nel frattempo, concentrare
l’attenzione sulle situazioni che presentano caratteristiche tali da comportare
sempre l’apertura della pratica di probabile azione di regresso nei casi di
infortuni sul lavoro.
Tali situazioni sono le seguenti:
- infortunio che ha determinato la morte o il pericolo di vita;
- infortunio con prognosi riservata;
- infortunio per il quale sono prevedibili postumi gravi, quali: perdita di un
senso, perdita di un arto, perdita dell’uso di un organo, perdita di una
funzione fondamentale (come il linguaggio), ustioni estese, ed altre situazioni
analoghe.
In tutti i casi sopra elencati si dovrà aprire la pratica di probabile azione
di regresso, sempre che, dall’esame congiunto delle cause e circostanze e della
sede e natura delle lesioni riportate, risulti ipotizzabile il mancato rispetto
delle misure di prevenzione; restano, comunque,
esclusi i casi in cui i suddetti infortuni sono stati causati da incidenti
stradali o sono occorsi a lavoratori autonomi.
1.
L’operatore GRAI, consultatosi con la funzione sanitaria e accertato che
l’infortunio può rientrare in una delle situazioni sopraindicate, svolge gli
adempimenti istruttori finalizzati alla indennizzabilità del caso tenendo presente che tali
adempimenti devono essere finalizzati anche all’accertamento dei presupposti
per l’esperimento dell’azione di regresso (interrogatorio dell’infortunato e
dei testimoni, indagini ispettive INAIL, verbali di accertamento dei fatti
della A.S.L., della Direzione Provinciale del lavoro,
degli Organi di Polizia, ecc.).
2.
Dopo aver accertato la regolarità amministrativa del caso, l’operatore GRAI
avvia la procedura di probabile azione di regresso inserendo il nuovo codice:
“22 regresso per infortunio”.
3.
In tutti i casi rientranti nelle situazioni sopradescritte per i quali non è stato apposto il codice “22 regresso per infortunio”,
l’operatore GRAI, all’atto della decisione istruttoria, deve confermare il non
avvio della procedura di probabile regresso.
4.
Qualora, successivamente alla decisione istruttoria,
emergessero nuovi elementi tali da determinare l’apertura della pratica di
probabile regresso, l’operatore GRAI inserisce lo specifico codice 22 all’atto
della conoscenza dei nuovi elementi. In particolare, l’area sanitaria è tenuta
a segnalare tempestivamente all’operatore GRAI intervenute modifiche nella
durata della temporanea o nella previsione dei postumi, nonché
ogni altro elemento di giudizio utile ai fini dell’apertura della pratica di
probabile regresso. La decisone dell’operatore GRAI deve essere validata dal C3 amministrativo del
processo lavoratori.
5.
La definizione del caso, in qualunque momento assunta, nonché
i costi dell’infortunio devono essere segnalati all’operatore rivalse.
6.
Una volta ricevuta la segnalazione da GRAI di probabile regresso, l’operatore rivalse completa l’istruttoria curando gli adempimenti utili
per l’acquisizione delle ulteriori informazioni ritenute necessarie, qualora
non già presenti nel sistema informativo. In particolare si devono richiedere:
7.
L’operatore rivalse, a conclusione dell’istruttoria, se è stato accertato che è
in corso un procedimento penale, provvede:
8.
L’operatore rivalse, a conclusione dell’istruttoria, se è stato accertato che
non è in corso un procedimento penale e se la pratica non è stata chiusa per
mancanza dei presupposti o per sfavorevole rapporto costi/benefici, provvede a trasmettere la pratica all’Avvocatura, che
sottoporrà alle decisioni finali del Direttore della Sede una delle seguenti
proposte:
9.
Ove si sia deciso di avviare direttamente l’azione civile, l’operatore rivalse invia al datore di lavoro una lettera, a firma del Direttore
di Sede, con la quale si chiede il rimborso delle spese fino a quel momento
sostenute con la consueta riserva circa le spese successive e si preannuncia,
in mancanza di rimborso, l’intenzione dell’Istituto di iniziare l’azione
civile.
10.
Una volta che la pratica è entrata nella sfera di competenza dell’Avvocatura, o
perché l’Istituto si è costituito parte civile nel procedimento penale o perché
l’Istituto ha iniziato l’azione in sede civile nei casi previsti , si seguono le regole vigenti anche con riguardo alla
conduzione di eventuali trattative finalizzate alla definizione conciliativa.
C- Azioni di regresso per
malattie professionali
I
presupposti per l’azione di regresso per malattie professionali sono gli stessi
già indicati per gli infortuni con una rilevante differenza; infatti, ai sensi
dell’art. 590, ultimo comma, c.p.,
come modificato dall’art. 92 della legge n. 689/1981, i reati di lesioni
personali colpose gravi o gravissime che abbiano determinato una malattia
professionale sono sempre perseguibili d’ufficio non essendo contenuto nella
norma, diversamente dagli infortuni, il riferimento alla violazione delle norme
di prevenzione.
Ciò considerato, qualunque comportamento colposo che abbia causato una malattia
professionale, costituisce reato di lesioni colpose gravi e, pertanto, in tutti
i casi di malattia professionale indennizzata andrebbe
aperta la pratica di probabile azione di regresso.
Si pone, tuttavia, il problema che, essendo la causa della malattia diluita nel
tempo, non sempre è agevole individuare l’azienda alle cui dipendenze il
lavoratore ha espletato la specifica attività rischiosa
che ha determinato la tecnopatia.
Come noto, tale problema è stato affrontato, sebbene
per altre finalità, nella Nota Tecnica allegato n. 2 al nuovo “Flusso
procedurale per la trattazione delle denunce di malattia professionale” (cfr. lettera del 18 settembre
2003), con la quale, illustrando i criteri per imputare alle posizioni
assicurative i casi di malattia professionale, sono state specificate le
situazioni in cui il caso va imputato a posizioni fittizie per impossibilità di
individuare l’azienda responsabile e, invece, le situazioni in cui il caso va
imputato ad una specifica posizione assicurativa sulla base degli elementi di
valutazione forniti dalla funzione sanitaria.
Ne consegue che, seguendo lo stesso percorso, si possono individuare le situazioni
nella quali è necessario aprire la pratica di
probabile azione di regresso per malattia professionale.
1.
L’operatore GRAI, nel momento in cui – tenendo conto delle indicazioni del
medico - addebita gli oneri per malattia professionale ad una specifica
posizione assicurativa, avvia contemporaneamente la procedura di probabile
azione di regresso inserendo il nuovo codice: “22 regresso per malattia
professionale”
2.
Tutti gli elementi acquisiti, sia in sede amministrativa che medico- legale,
nel corso dell’istruttoria finalizzata all’indennizzabilità
del caso nonché quelli acquisiti per addebitare il
caso stesso alla azienda il cui rischio è stato individuata come determinante
la malattia devono essere consultabili dall’operatore rivalse.
3.
L’operatore rivalse completa l’istruttoria ed effettua
tutti gli ulteriori adempimenti seguendo la procedura sopra descritta per le
azioni di regresso in caso di infortunio, dal punto 6 in poi.
Monitoraggio
Ai
fini del monitoraggio della gestione delle azioni di rivalsa, si rende
necessario attingere dal relativo data – base gli
indicatori già da tempo predisposti, per enucleare quelli che risultano
rispondenti alla rilevazione dell’andamento dello specifico obiettivo a breve
termine.
Sulla base degli indirizzi già emanati in materia, e dei conseguenti
approfondimenti svolti dalle diverse strutture coinvolte, viene preliminarmente
in rilievo il rapporto tra azioni di rivalsa e infortuni/malattie professionali
indennizzati, il cui risultato numerico costituirà il riferimento per
determinare il successivo rapporto percentuale tra le azioni esercitate e
quelle definite.
Il monitoraggio delle azioni di rivalsa potrà riferirsi distintamente alle
prestazioni temporanee, alle prestazioni permanenti ed ai casi mortali, per una
più ampia possibilità di analisi sul fenomeno in
generale e sulla casistica che vi concorre.
Tutti gli indicatori e le relative grandezze che convergono nella realizzazione
dei report sopra indicati
sono a loro volta presentati nelle sub-versioni relative ai regressi ed alle surroghe, contrassegnate dall’inserimento nei rispettivi
codici delle lettere R, per i primi, e S, per le seconde.
Quanto agli eventi che rilevano in sede di analisi
dello specifico fenomeno, nei rispettivi indicatori – come sopra distinti –
sono espressamente indicati quelli che vi confluiscono.
Per le definizioni, i relativi motivi, che sono particolarmente utili alla
funzione di monitoraggio, si identificano nelle
seguenti “categorie”: recupero dell’intero importo, transazione, inesigibilità
del credito, credito parzialmente esigibile, esito negativo, annullamento
(conseguente alla ravvisata assenza dei presupposti per proseguire l’azione di
regresso e/o di surroga), abbandono (conseguente alla ravvisata sussistenza di
uno sfavorevole rapporto costi/benefici nella singola azione di regresso e/o di
surroga).
Sul versante degli “incassi” si precisa che nella relativa grandezza rientrano
complessivamente le somme imputate ai sottoconti 02, 03, 05 e 07 del capitolo
060 del vigente piano dei conti.
Tutti gli indicatori sono realizzati nelle versioni:
- 0 (zero), che tiene conto di tutti gli eventi;
- f, che tiene conto del flusso di un solo anno;
- E, che tiene conto degli eventi di un solo anno.
Ai fini dell’acquisizione degli specifici dati in procedura O.F.A., l’alimentazione della procedura stessa sarà assicurata
secondo le consuete modalità, che vedono il sistema EDWH come fonte di origine
delle grandezze rilevate nelle procedure di produzione.
Implementazioni Informatiche
Al
fine di garantire che siano avviate le pratiche di rivalsa per tutti gli
infortuni e le malattie professionali per i quali
esistano presumibilmente i presupposti necessari e per garantirne una più
tempestiva ed efficace gestione, saranno effettuate, secondo la pianificazione
predisposta dalla DCSIT di concerto con la Direzione Centrale Prestazioni,
tutte le necessarie modifiche ed implementazioni delle procedure informatiche.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Maurizio Castro